venerdì 7 dicembre 2012

IDDUSAPI BY NIGHT

Il presidente della Reggina Lillo Foti ha "commentato" ai nostri microfoni l'inibizione (l'ennesima nella sua carriera presidenziale) odierna: "Esse risultano ampiamente provate non solo dalle dichiarazioni  del G. ma anche dalla documentazione acquisita e perfino dalle ammissioni del deferito che non ha mai negato di aver utilizzato le false fatture per trasferire fondi all’estero,  limitandosi a sostenere di aver perseguito non già il proprio interesse personale ma esclusivamente quello  della Società. Questa circostanza, alla quale ha dato credito anche la Procura Federale precisando in tal senso quanto in un primo momento contestato nel deferimento, non ha tuttavia  valore esimente. Infatti l’illiceità della condotta ai  fini disciplinari non  dipende esclusivamente dalla destinazione finale dei proventi delle operazioni simulatorie, che in ogni caso sono servite a costituire all’estero una congrua provvista di denaro in  nero, a prescindere dalla sua utilizzazione finale, con tutte le conseguenze del caso anche  in relazione alla redazione del bilancio societario. Tali operazioni hanno avuto certamente un costo per la Reggina, se non altro per i compensi illeciti versati al procacciatore e all’organizzazione del Sig. G.. Infine non va sottaciuto che la tesi difensiva (come appena detto non esimente) secondo la quale la provvista illecitamente costituita sarebbe servita solo a compensare mediazioni per vantaggiose cessioni di calciatori, non è stata in alcun modo provata né documentalmente (con la giustificazione di un provvidenziale incendio che avrebbe distrutto tali tracce scritte) né assertivamente in quanto il deferito non ha mai indicato  il nominativo dei fantomatici intermediari che avrebbero incassato in nero tali somme.".

- Presidente, ma la sua difesa su cosa verteva?
"La tesi difensiva secondo la quale il diritto di difendersi nel procedimento penale sui medesimi fatti costituirebbe un’esimente anche in  questa sede, non solo è assai opinabile ma è anche definitivamente smentita dalla constatazione che la Fazzari non si è limitata a non rispondere avvalendosi della dedotta (e molto dubbia, almeno in questa sede) facoltà ma ha reso vere e proprie false dichiarazioni venendo palesemente meno ai doveri imposti dall’art. 1 comma 1 del CGS.".

Ricordiamo inoltre che: Il presente procedimento trae spunto da notizie di stampa, apparse sui quotidiani nazionali in data 28 e 29 ottobre 2009, relative all'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano nell'ambito dell’inchiesta denominata “Italease”, in ordine all’ipotesi  di reato di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al riciclaggio, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti ed a reati tributari. Da ulteriori notizie di stampa apparse sui quotidiani nazionali nel mese di giugno 2010 si apprendeva l’ esistenza di ulteriori indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale  di Milano e, nello specifico, l’esecuzione di numerose perquisizioni, con conseguente sequestro di copiosa documentazione, che interessavano anche alcune Società di calcio. In data 21 giugno 2010 il Pubblico Ministero procedente della Procura della Repubblica di Milano,  titolare del fascicolo n. 41063/10 R.G.N.R. aperto a seguito delle ulteriori indagini innanzi indicate, informava  la Procura federale dell’apertura di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) a carico di dirigenti di Società di calcio. Con note del 28 giugno 2010, 30 luglio 2010, 10 settembre 2010, 28 settembre 2010, 3 febbraio 2011, 17 maggio 2011, il P.M. presso la Procura della Repubblica di Milano informava la Procura federale  dell’esito della attività istruttoria effettuata e, da ultimo, dell’emissione degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. . Sulla base di tali elementi la Procura federale svolgeva ampie ed approfondite indagini che andavano ad integrare le informazioni pervenute dall’Autorità Giudiziaria. L’esame congiunto di tali acquisizione probatorie, in gran parte documentali, consente di ritenere accertati fatti di notevole gravità non solo sotto il  profilo penale (del quale ovviamente questa Commissione non deve interessarsi se non per quanto attiene l’accertamento dei fatti) ma anche sotto il profilo disciplinare sportivo.

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